UFFICIO ANAGRAFE
CARTA DI IDENTITA’
RILASCIO – VALIDITA’ – RINNOVO
Il Sindaco
a norma del R.D. 6 maggio 1940, n. 635
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge del 6 agosto 2008 n. 133
rende noto che
la carta di identità è rilasciata alle persone che hanno più di 15 anni che ne facciano richiesta ed è valida dieci anni dalla data di rilascio.
Coloro che vogliono utilizzare i vantaggi derivanti dalla equivalenza tra la carta di identità ed il passaporto, devono sottoscrivere, al momento della richiesta, la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni che impediscono il rilascio del passaporto. Il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio a coloro che hanno superato il 15° anno di età ma non il 18°, è regolato dal D.P.R. 1656/65, che richiede venga dato il necessario assenso da parte di chi esercita la potestà.
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
Il rinnovo della carta di identità può avvenire a partire da centottantesimo (180°) giorno precedente la scadenza presentandosi agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe con il vecchio documento e 3 fotografie formato tessera, recenti e identiche; può rinnovare la carta di identità anche chi ne abbia denunciato lo smarrimento, la sottrazione furtiva, chi ne possiede una deteriorata oppure contenente generalità modificate.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati nella carta di identità in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Nella carta di identità non è più necessaria l’indicazione dello stato civile a meno che non lo richieda l’interessato.
Li, 7 gennaio 2010
IL SINDACO
Corrado Tagliabue